(Codice della navigazione-art. 431)
                              Art. 431. 
            (Merci non dichiarate o falsamente indicate). 
 
  Il comandante puo' fare scaricare nel luogo d'imbarco le  cose  non
dichiarate o falsamente indicate dal caricatore, ovvero puo'  esigere
il nolo al tasso massimo corrente nel luogo di caricazione  per  cose
di simile natura, oltre il risarcimento del danno.