(Codice della navigazione-art. 433)
                              Art. 433. 
            (Recesso del caricatore durante il viaggio). 
 
  Il caricatore puo', durante il viaggio, ritirare le cose  caricate,
pagando  il  nolo  intero  e  rimborsando   al   vettore   le   spese
straordinarie occorse per la scaricazione. 
 
  Il comandante  non  e'  tenuto  alla  scaricazione,  quando  questa
importi ritardo  eccessivo  o  modificazione  dell'itinerario  ovvero
scalo in un porto intermedio non contemplato dal  contratto  o  dagli
usi. 
 
  Se le merci sono ritirate per causa imputabile al  vettore,  questi
e' responsabile delle spese e dei danni.