Art. 433.
(Recesso del caricatore durante il viaggio).
Il caricatore puo', durante il viaggio, ritirare le cose caricate,
pagando il nolo intero e rimborsando al vettore le spese
straordinarie occorse per la scaricazione.
Il comandante non e' tenuto alla scaricazione, quando questa
importi ritardo eccessivo o modificazione dell'itinerario ovvero
scalo in un porto intermedio non contemplato dal contratto o dagli
usi.
Se le merci sono ritirate per causa imputabile al vettore, questi
e' responsabile delle spese e dei danni.