(Codice della navigazione-art. 434)
                              Art. 434. 
                      (Caricazione incompleta). 
 
  Se il caricatore consegna una quantita' di merci minore  di  quella
convenuta, deve pagare il nolo  intero,  detratte  le  spese  che  il
vettore abbia risparmiato per la mancata caricazione, se queste  sono
comprese nel nolo. 
 
  Il comandante puo' imbarcare altre merci, purche', se il  contratto
ha per oggetto un carico totale, vi sia il consenso  del  caricatore.
In ogni caso il caricatore profitta del nolo relativo alle  cose  che
completano il carico, fino a concorrenza del nolo da lui dovuto. 
 
  Le stesse norme si applicano  nel  caso  in  cui  il  contratto  di
trasporto sia stato stipulato per un viaggio di andata e ritorno e il
caricatore non imbarchi merci per il viaggio di ritorno.