(Codice della navigazione-art. 436)
                              Art. 436. 
                    (Mancato arrivo delle cose). 
 
  Se le merci non sono giunte a destinazione,  il  nolo  deve  essere
corrisposto,  quando  il  mancato  arrivo  sia  dovuto  a  fatto  del
caricatore o alla natura delle merci,  se  questa  non  era  nota  al
vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo  percepito  dal
vettore per le  cose  da  lui  caricate  in  sostituzione  di  quelle
perdute.