Art. 436.
(Mancato arrivo delle cose).
Se le merci non sono giunte a destinazione, il nolo deve essere
corrisposto, quando il mancato arrivo sia dovuto a fatto del
caricatore o alla natura delle merci, se questa non era nota al
vettore o al comandante, salva la detrazione del nolo percepito dal
vettore per le cose da lui caricate in sostituzione di quelle
perdute.