Art. 437.
(Deposito o vendita delle cose).
Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo, puo' farsi
autorizzare dall'autorita' giudiziaria del luogo di scaricazione a
depositare o, se sia necessario, a vendere tanta parte delle cose
caricate quanta ne occorre per coprire il nolo e i compensi di
controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una
somma pari all'ammontare del credito del vettore.