(Codice della navigazione-art. 437)
                              Art. 437. 
                  (Deposito o vendita delle cose). 
 
  Il comandante, nel caso di mancato pagamento del nolo,  puo'  farsi
autorizzare dall'autorita' giudiziaria del luogo  di  scaricazione  a
depositare o, se sia necessario, a vendere  tanta  parte  delle  cose
caricate quanta ne occorre per  coprire  il  nolo  e  i  compensi  di
controstallia, a meno che il destinatario provveda al deposito di una
somma pari all'ammontare del credito del vettore.