Art. 438.
(Prescrizione).
I diritti derivanti dal contratto di trasporto di cose si
prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle cose, e,
in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto
arrivare a destinazione o, nei trasporti di cose determinate, dal
giorno indicato nell'articolo 456.
Nei trasporti che hanno inizio o termine fuori di Europa o dei
paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso
di un anno.