(Codice della navigazione-art. 438)
                              Art. 438. 
                           (Prescrizione). 
 
  I  diritti  derivanti  dal  contratto  di  trasporto  di  cose   si
prescrivono col decorso di sei mesi dalla riconsegna delle  cose,  e,
in caso di perdita totale, dal giorno in cui le cose avrebbero dovuto
arrivare a destinazione o, nei trasporti  di  cose  determinate,  dal
giorno indicato nell'articolo 456. 
 
  Nei trasporti che hanno inizio o termine  fuori  di  Europa  o  dei
paesi bagnati dal Mediterraneo, la prescrizione si compie col decorso
di un anno.