Art. 422. (Rappresentante dell'armatore) La designazione di rappresentante, a norma dell'articolo 267 del codice, e' fatta a mezzo di dichiarazione dell'armatore con sottoscrizione autenticata. Nelle stesse forme la designazione di rappresentante e' fatta quando l'armatore, successivamente alla dichiarazione di cui all'articolo 265 del codice, trasferisce il domicilio fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave. Quando l'esercizio della nave e' assunto dai comproprietari mediante costituzione di societa' di armamento, la designazione di rappresentante, nel caso che la sede della societa' venga stabilita fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave, e' fatta mediante dichiarazione con sottoscrizione autenticata di tutti i comproprietari consenzienti, ovvero del gerente, se la designazione del rappresentante e' compresa nei poteri conferiti a quest'ultimo. Nelle stesse forme la designazione deve essere fatta quando la sede della societa', successivamente alla costituzione, e' trasferita fuori del luogo dove e' l'ufficio di iscrizione della nave. Le dichiarazioni previste dal primo e dal terzo comma non sono necessarie quando la designazione del rappresentante e' fatta nella dichiarazione di armatore ovvero nell'atto costitutivo della societa' di armamento. Se l'armatore ovvero i comproprietari consenzienti o il gerente della societa' di armamento non provvedono, nei casi indicati dall'articolo 267 del codice e dal presente articolo, a designare un rappresentante residente nel luogo in cui e' l'ufficio di iscrizione della nave, l'ufficio invita a provvedere alla designazione in un termine fissato. Trascorso tale termine, in caso di inadempienza, l'ufficio promuove, nei modi previsti dall'articolo 320, il trasferimento dell'iscrizione della nave nel registro dell'ufficio nella cui circoscrizione e compreso il luogo del domicilio dell'armatore ovvero della sede della societa' di armamento.