(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 423)
                              Art. 423. 
                 (Dichiarazione verbale di armatore) 
 
 
  Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice,  la  dichiarazione  di
armatore quando  e'  fatta  verbalmente  deve  constare  da  processo
verbale assunto dall'autorita', competente, con le indicazioni di cui
all'articolo 270 del codice. 
  Della dichiarazione viene rilasciata  copia  agli  interessati  per
l'adempimento delle formalita' di trascrizione previste dall'articolo
271 del codice.