Art. 423. (Dichiarazione verbale di armatore) Ai fini degli articoli 268 e 269 del codice, la dichiarazione di armatore quando e' fatta verbalmente deve constare da processo verbale assunto dall'autorita', competente, con le indicazioni di cui all'articolo 270 del codice. Della dichiarazione viene rilasciata copia agli interessati per l'adempimento delle formalita' di trascrizione previste dall'articolo 271 del codice.