(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 424)
                              Art. 424. 
              (Registro delle raccomandazioni di navi) 

 
  Il registro delle procure relative ai rapporti  di  raccomandazione
di navi, di cui all'articolo 289 del codice, e' conforme  al  modello
approvato dal ministro per  la  marina  mercantile  d'intesa  con  il
ministro per la grazia e la  giustizia,  ed  e'  tenuto  dall'ufficio
circondariale nella cui circoscrizione risiede il raccomandatario. 
  A tale ufficio sono trasmesse dagli uffici  dipendenti  le  procure
conferite al raccomandatario, le eventuali modificazioni  o  revoche,
presentate a norma dell'articolo 289 del codice. 
  Il registro deve essere corredato da  due  indici  alfabetici,  uno
contenente i nomi dei raccomandatari e  l'altro  i  nomi  delle  navi
raccomandate.