(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 425)
                              Art. 425. 
               (Incaricati presso gli uffici di porto) 

 
  Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per  conto  di
armatori, raccomandatari, spedizionieri o  comandanti  di  navi  deve
essere autorizzato dal comandante del porto. 
  Dell'autorizzazione e' presa nota in apposito registro, conforme al
modello approvato dal ministro per la marina mercantile.