Art. 425. (Incaricati presso gli uffici di porto) Chi intende compiere presso gli uffici di porto atti per conto di armatori, raccomandatari, spedizionieri o comandanti di navi deve essere autorizzato dal comandante del porto. Dell'autorizzazione e' presa nota in apposito registro, conforme al modello approvato dal ministro per la marina mercantile.