(Regolamento-art. 388)
 
                              Art. 388. 
 
  Ciascuna Amministrazione centrale deve tenere appositi registri per
descrivervi lo stato dei singoli impiegati addetti ai servizi da essa
dipendenti, non che le variazioni che si verificano sia  per  nomine,
per promozioni o per altre cause, sia per aumento o  per  diminuzioni
ai ruoli organici dei vari servizi. 
 
  Deve pure tenere registri per  tutte  le  altre  spese  fisse  come
fitti, censi, canoni, livelli e simili, per annotarvi  le  variazioni
che per qualsiasi causa occorra di fare alle spese medesime. 
 
  I detti registri si tengono rispettivamente presso gli  uffici  del
personale  o   presso   gli   uffici   amministrativi   di   ciascuna
Amministrazione centrale, e nei registri  medesimi  debbono  altresi'
essere notate le nomine, i contratti, o altri simili atti che vengono
fatti per delegazione da autorita' provinciali o compartimentali. 
 
  Gli  assegni  del  debito  vitalizio,  liquidati  e  conceduti   in
conformita' alle leggi, devono essere inscritti in appositi  registri
del Ministero del tesoro.