(Regolamento-art. 389)
 
                              Art. 389. 
 
  A forma dei decreti di concessione di stipendi, assegni e pensioni,
dei decreti di destinazione degli impiegati e di quegli altri  titoli
e decreti debitamente registrati alla Corte dei conti, da cui  derivi
l'obbligo al pagamento di canoni,  censi,  fitti  o  di  altre  spese
d'importo e scadenza fissi ed accertati, le Amministrazioni  centrali
ai  cui  servizi  le   spese   stesse   si   riferiscono,   compilano
distintamente per provincia e per capitolo  del  bilancio  in  triplo
originale i ruoli individuali, che  servono  di  autorizzazione  alle
Intendenze di finanza per disporre ed  annotarvi  i  pagamenti  delle
spese fisse e le variazioni o cessazioni delle stesse. 
 
  I detti ruoli debbono portare un  numero  progressivo  per  ciascun
capitolo, ed indicare per ogni partita  la  somma  annua  dovuta,  al
lordo e le ritenute, non che le rate  da  pagarsi  effettivamente  al
creditore per l'anno in corso. 
 
  Debbono altresi' indicare le condizioni a  cui  va  subordinato  il
pagamento ed il luogo ove questo deve essere effettuato, e  l'importo
complessivo  di  tutti  gli  anni  susseguenti  per  gli  assegni  di
aspettativa o di disponibilita' e pei fitti. 
 
  I capi ragionieri presso le Amministrazioni  centrali,  accertatisi
della regolarita' ed esattezza dei ruoli,  li  riuniscono  in  volumi
distinti per capitoli, e nei conti  individuali  che  fan  parte  dei
ruoli  medesimi,  allibrano  a  credito  la   somma   assegnata   per
competenza, ed a debito i pagamenti che di  volta  in  volta  vengono
effettuati. 
 
  I ruoli compilati colle  indicazioni  suddette,  firmati  dal  capo
dell'Amministrazione centrale o da un suo delegato,  visti  dal  capo
ragioniere e corredati delle copie  autentiche  degli  atti  all'uopo
occorrenti, sono spediti in doppio originale alla Corte dei conti con
un elenco in due esemplari, uno  dei  quali  e'  dalla  Corte  stessa
restituito con ricevuta. 
 
  Anche per quelle spese fisse al pagamento delle quali  si  provvede
con mandati diretti delle Amministrazioni centrali, i capi ragionieri
debbono tenere i conti individuali nella forma stessa di  quelli  che
vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a credito la competenza annua,  le
rate a pagarsi e le relative ritenute, e a debito i  pagamenti  fatti
con mandati che dalle notizie fornite dalla  Direzione  generale  del
tesoro risulteranno estinti.