Art. 389. A forma dei decreti di concessione di stipendi, assegni e pensioni, dei decreti di destinazione degli impiegati e di quegli altri titoli e decreti debitamente registrati alla Corte dei conti, da cui derivi l'obbligo al pagamento di canoni, censi, fitti o di altre spese d'importo e scadenza fissi ed accertati, le Amministrazioni centrali ai cui servizi le spese stesse si riferiscono, compilano distintamente per provincia e per capitolo del bilancio in triplo originale i ruoli individuali, che servono di autorizzazione alle Intendenze di finanza per disporre ed annotarvi i pagamenti delle spese fisse e le variazioni o cessazioni delle stesse. I detti ruoli debbono portare un numero progressivo per ciascun capitolo, ed indicare per ogni partita la somma annua dovuta, al lordo e le ritenute, non che le rate da pagarsi effettivamente al creditore per l'anno in corso. Debbono altresi' indicare le condizioni a cui va subordinato il pagamento ed il luogo ove questo deve essere effettuato, e l'importo complessivo di tutti gli anni susseguenti per gli assegni di aspettativa o di disponibilita' e pei fitti. I capi ragionieri presso le Amministrazioni centrali, accertatisi della regolarita' ed esattezza dei ruoli, li riuniscono in volumi distinti per capitoli, e nei conti individuali che fan parte dei ruoli medesimi, allibrano a credito la somma assegnata per competenza, ed a debito i pagamenti che di volta in volta vengono effettuati. I ruoli compilati colle indicazioni suddette, firmati dal capo dell'Amministrazione centrale o da un suo delegato, visti dal capo ragioniere e corredati delle copie autentiche degli atti all'uopo occorrenti, sono spediti in doppio originale alla Corte dei conti con un elenco in due esemplari, uno dei quali e' dalla Corte stessa restituito con ricevuta. Anche per quelle spese fisse al pagamento delle quali si provvede con mandati diretti delle Amministrazioni centrali, i capi ragionieri debbono tenere i conti individuali nella forma stessa di quelli che vanno uniti ai ruoli, allibrandovi a credito la competenza annua, le rate a pagarsi e le relative ritenute, e a debito i pagamenti fatti con mandati che dalle notizie fornite dalla Direzione generale del tesoro risulteranno estinti.