(Regolamento-art. 390)
 
                              Art. 390. 
 
  La Corte dei conti, ricevuti i ruoli anzidetti e  riconosciuto  che
con essi non  siasi  violata  alcuna  legge,  che  sia  fatta  giusta
imputazione della spesa al relativo capitolo del bilancio indicato in
ciascun ruolo, e che la somma  non  ecceda  il  fondo  assegnato  nel
bilancio medesimo, munisce del visto i ruoli, ritiene  le  copie  dei
documenti   che   li   riguardano,   restituisce   alle    competenti
Amministrazioni centrali quegli altri documenti che le fossero  stati
dati in semplice comunicazione, e trasmette alla  Direzione  generale
del tesoro un originale dei ruoli con altrettanti elenchi  in  doppio
esemplare quante sono le Amministrazioni centrali che  compilarono  i
ruoli stessi. 
 
  Qualora la  Corte  abbia  da  fare  osservazioni,  le  dirige  alle
Amministrazioni centrali che formarono  i  ruoli,  secondo  le  norme
stabilite pei mandati all'art. 329 del presente regolamento.