Art. 390. La Corte dei conti, ricevuti i ruoli anzidetti e riconosciuto che con essi non siasi violata alcuna legge, che sia fatta giusta imputazione della spesa al relativo capitolo del bilancio indicato in ciascun ruolo, e che la somma non ecceda il fondo assegnato nel bilancio medesimo, munisce del visto i ruoli, ritiene le copie dei documenti che li riguardano, restituisce alle competenti Amministrazioni centrali quegli altri documenti che le fossero stati dati in semplice comunicazione, e trasmette alla Direzione generale del tesoro un originale dei ruoli con altrettanti elenchi in doppio esemplare quante sono le Amministrazioni centrali che compilarono i ruoli stessi. Qualora la Corte abbia da fare osservazioni, le dirige alle Amministrazioni centrali che formarono i ruoli, secondo le norme stabilite pei mandati all'art. 329 del presente regolamento.