(Regolamento-art. 391)
 
                              Art. 391. 
 
  Il direttore generale del tesoro, ricevuti dalla Corte dei conti  i
ruoli, li ammette a pagamento apponendovi il visto convalidato  dalla
firma di lui, o da quella di un suo delegato, e ne  prende  nota  nel
registro per capitoli de'  bilanci  delle  spese  indicato  al  n.  2
dell'art. 203. 
 
  Restituisce alla Corte un esemplare degli elenchi con dichiarazione
che i ruoli furono ammessi a pagamento, e spedisce l'altro  esemplare
con eguale dichiarazione  all'Amministrazione  centrale  (Ragioneria)
cui i ruoli appartengono. 
 
  Contemporaneamente trasmette i ruoli  originali,  gia'  muniti  del
proprio visto e di quello della Corte dei conti, alle  Intendenze  di
finanza delle provincie dove deve farsi il pagamento, accompagnandoli
con  un  elenco  in  doppio  esemplare,  di  cui  uno  dovra'  essere
restituito con ricevuta. Gli elenchi avranno  un  numero  progressivo
per provincia. 
 
  La trasmissione de' ruoli alle Intendenze di finanza dovra'  essere
fatta abbastanza in tempo, affinche' i pagamenti a' creditori possano
seguire alle scadenze prestabilite.