Art. 391. Il direttore generale del tesoro, ricevuti dalla Corte dei conti i ruoli, li ammette a pagamento apponendovi il visto convalidato dalla firma di lui, o da quella di un suo delegato, e ne prende nota nel registro per capitoli de' bilanci delle spese indicato al n. 2 dell'art. 203. Restituisce alla Corte un esemplare degli elenchi con dichiarazione che i ruoli furono ammessi a pagamento, e spedisce l'altro esemplare con eguale dichiarazione all'Amministrazione centrale (Ragioneria) cui i ruoli appartengono. Contemporaneamente trasmette i ruoli originali, gia' muniti del proprio visto e di quello della Corte dei conti, alle Intendenze di finanza delle provincie dove deve farsi il pagamento, accompagnandoli con un elenco in doppio esemplare, di cui uno dovra' essere restituito con ricevuta. Gli elenchi avranno un numero progressivo per provincia. La trasmissione de' ruoli alle Intendenze di finanza dovra' essere fatta abbastanza in tempo, affinche' i pagamenti a' creditori possano seguire alle scadenze prestabilite.