(Regolamento-art. 392)
 
                              Art. 392. 
 
  L'Intendenza di finanza, ricevuti i ruoli che portano la iscrizione
delle partite e i relativi conti correnti dei singoli  creditori,  li
riunisce in altrettanti volumi quanti sono  i  capitoli  della  spesa
della rispettiva Amministrazione,  ed  assegna  a  ciascun  conto  il
numero progressivo che, oltre quello  appostovi  dall'Amministrazione
centrale, il conto medesimo deve prendere nel volume  del  rispettivo
capitolo; fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio, pei
quali il Ministero del tesoro assegna oltre alla propria  numerazione
anche quella progressiva dell'Intendenza. 
 
  Le variazioni alle partite per le quali trovansi aperti  presso  le
Intendenze di finanza i conti correnti, debbono risultare da ruoli di
variazione, che debbono essere comunicati  nei  modi  e  colle  forme
stesse prescritte pei ruoli principali. 
 
  Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da
pagare, o mutazione di norme o di condizioni, ne e' fatta annotazione
nel conto corrente cui si riferisce la variazione. Sa questa  importa
la cessazione della partita, il relativo conto corrente vien chiuso e
non puo' riaprirsi senza un nuovo ruolo di iscrizione. 
 
  Sull'esemplare dell'elenco di trasmissione dei ruoli da restituirsi
alla Direzione generale  del  tesoro  giusta  l'articolo  391,  sara'
indicato il numero progressivo assegnato  dall'Intendenza  a  ciascun
conto corrente, affinche' ne sia data comunicazione  alle  competenti
Amministrazioni centrali.