Art. 392. L'Intendenza di finanza, ricevuti i ruoli che portano la iscrizione delle partite e i relativi conti correnti dei singoli creditori, li riunisce in altrettanti volumi quanti sono i capitoli della spesa della rispettiva Amministrazione, ed assegna a ciascun conto il numero progressivo che, oltre quello appostovi dall'Amministrazione centrale, il conto medesimo deve prendere nel volume del rispettivo capitolo; fatta eccezione di quelli relativi al debito vitalizio, pei quali il Ministero del tesoro assegna oltre alla propria numerazione anche quella progressiva dell'Intendenza. Le variazioni alle partite per le quali trovansi aperti presso le Intendenze di finanza i conti correnti, debbono risultare da ruoli di variazione, che debbono essere comunicati nei modi e colle forme stesse prescritte pei ruoli principali. Se la variazione importa un aumento o una diminuzione alla somma da pagare, o mutazione di norme o di condizioni, ne e' fatta annotazione nel conto corrente cui si riferisce la variazione. Sa questa importa la cessazione della partita, il relativo conto corrente vien chiuso e non puo' riaprirsi senza un nuovo ruolo di iscrizione. Sull'esemplare dell'elenco di trasmissione dei ruoli da restituirsi alla Direzione generale del tesoro giusta l'articolo 391, sara' indicato il numero progressivo assegnato dall'Intendenza a ciascun conto corrente, affinche' ne sia data comunicazione alle competenti Amministrazioni centrali.