(Regolamento-art. 393)
 
                              Art. 393. 
 
  Se nei ruoli d'iscrizione ed in quelli di variazioni di spese fisse
le Intendenze di finanza rilevino errori tali da poter esser corretti
senza alcun dubbio,  e  che  non  alterino  la  somma  assegnata,  li
emendano esse  stesse,  informandone  la  competente  Amministrazione
centrale, che ne rende avvertita la Corte dei conti. 
 
  Se trattasi invece di errori che diano luogo a dubbi ed incertezze,
promuovono dalla competente Amministrazione centrale le  disposizioni
occorrenti,  che   debbono   essere   date   con   altri   ruoli   di
rettificazione, comunicati colle forme stesse  prescritte  pei  ruoli
principali e per quelli di variazioni. 
 
  Ove accada che le  Intendenze  ricevano  ruoli  di  variazione  per
diminuzione  o  cessazione  di  assegni,  con  decorrenza   anteriore
all'ultimo pagamento regolarmente eseguito sulla  base  del  relativo
conto corrente,  e  non  possano  percio'  compensare  coi  pagamenti
successivi la rata o maggior somma  pagata,  ritornano  il  ruolo  di
variazione  per   mezzo   della   Direzione   generale   del   tesoro
all'Amministrazione  centrale  emittente,  affinche'  provveda   alla
variazione  della  decorrenza,  come  e'  detto  al  secondo   alinea
dell'articolo 392 del presente  regolamento,  ed  al  ricupero  delle
somme indebitamente pagate. 
 
  Avvenendo il caso che l'Amministrazione centrale spedisca il  ruolo
con conto individuale di un pensionato all'Intendenza di finanza,  ed
a questa fosse noto  che  il  titolare  dimori  in  altra  provincia,
l'Intendenza medesima deve, cio' non di meno, unire il conto corrente
al volume del relativo  capitolo  e  chiudere  contemporaneamente  la
partita, rimettendo all'Intendenza della provincia ove il  pensionato
dimora gli atti che vengono indicati nel successivo articolo 395.