Art. 393. Se nei ruoli d'iscrizione ed in quelli di variazioni di spese fisse le Intendenze di finanza rilevino errori tali da poter esser corretti senza alcun dubbio, e che non alterino la somma assegnata, li emendano esse stesse, informandone la competente Amministrazione centrale, che ne rende avvertita la Corte dei conti. Se trattasi invece di errori che diano luogo a dubbi ed incertezze, promuovono dalla competente Amministrazione centrale le disposizioni occorrenti, che debbono essere date con altri ruoli di rettificazione, comunicati colle forme stesse prescritte pei ruoli principali e per quelli di variazioni. Ove accada che le Intendenze ricevano ruoli di variazione per diminuzione o cessazione di assegni, con decorrenza anteriore all'ultimo pagamento regolarmente eseguito sulla base del relativo conto corrente, e non possano percio' compensare coi pagamenti successivi la rata o maggior somma pagata, ritornano il ruolo di variazione per mezzo della Direzione generale del tesoro all'Amministrazione centrale emittente, affinche' provveda alla variazione della decorrenza, come e' detto al secondo alinea dell'articolo 392 del presente regolamento, ed al ricupero delle somme indebitamente pagate. Avvenendo il caso che l'Amministrazione centrale spedisca il ruolo con conto individuale di un pensionato all'Intendenza di finanza, ed a questa fosse noto che il titolare dimori in altra provincia, l'Intendenza medesima deve, cio' non di meno, unire il conto corrente al volume del relativo capitolo e chiudere contemporaneamente la partita, rimettendo all'Intendenza della provincia ove il pensionato dimora gli atti che vengono indicati nel successivo articolo 395.