Art. 394. Ogni qualvolta consti ad una Intendenza di finanza che una spesa fissa debba cessare per morte del creditore o per altra causa, essa ne sospende il pagamento, richiamando ed annullando anche gli ordini che fossero stati emessi e non pagati; e rimette con elenco la situazione alla Amministrazione centrale rispettiva, la quale provvede alla chiusura con ruolo di variazione che seguira' il procedimento indicato negli articoli precedenti. Nella situazione deve indicarsi, ove siane il caso, la rata da pagarsi agli aventi diritto.