(Regolamento-art. 396)
 
                              Art. 396. 
 
  Il tramutamento degl'impiegati governativi in attivita' di servizio
e'  notificato  alle  Intendenze  di  finanza  dai  rispettivi   capi
d'ufficio o d'Amministrazione. 
 
  Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza,  ne  fanno
direttamente dichiarazione all'Intendenza di finanza della  provincia
nella quale e' iscritto il loro credito. 
 
  Se la partita del credito fosse inscritta presso un agente pagatore
fuori del capoluogo della provincia, la dichiarazione  e'  presentata
all'agente pagatore, il quale la trasmette all'Intendenza di  finanza
aggiungendovi l'indicazione dell'ultima rata pagata.