Art. 396. Il tramutamento degl'impiegati governativi in attivita' di servizio e' notificato alle Intendenze di finanza dai rispettivi capi d'ufficio o d'Amministrazione. Gli altri creditori che tramutino domicilio o residenza, ne fanno direttamente dichiarazione all'Intendenza di finanza della provincia nella quale e' iscritto il loro credito. Se la partita del credito fosse inscritta presso un agente pagatore fuori del capoluogo della provincia, la dichiarazione e' presentata all'agente pagatore, il quale la trasmette all'Intendenza di finanza aggiungendovi l'indicazione dell'ultima rata pagata.