(Regolamento-art. 397)
 
                              Art. 397. 
 
  L'invio della copia autentica del conto corrente, di cui e'  parola
nell'articolo 395, deve farsi con elenco in due  esemplari,  uno  dei
quali sara' restituito con ricevuta. 
 
  L'Intendenza di finanza che riceve tale copia autentica, la ritiene
come base degli  ulteriori  pagamenti  e  la  unisce  al  volume  del
rispettivo capitolo, assegnandole il proprio  numero  progressivo,  e
notificandolo alla Corte dei conti  ed  all'Amministrazione  centrale
con lettera a stampa. 
 
  Per le pensioni omettera' questa partecipazione, perche' alla nuova
numerazione  progressiva  provvede  il  Ministero,  non   appena   e'
informato del tramutamento del creditore, a senso dell'articolo  395;
e ne avverte l'Intendenza e la Corte de' conti con lettera a stampa.