Art. 397. L'invio della copia autentica del conto corrente, di cui e' parola nell'articolo 395, deve farsi con elenco in due esemplari, uno dei quali sara' restituito con ricevuta. L'Intendenza di finanza che riceve tale copia autentica, la ritiene come base degli ulteriori pagamenti e la unisce al volume del rispettivo capitolo, assegnandole il proprio numero progressivo, e notificandolo alla Corte dei conti ed all'Amministrazione centrale con lettera a stampa. Per le pensioni omettera' questa partecipazione, perche' alla nuova numerazione progressiva provvede il Ministero, non appena e' informato del tramutamento del creditore, a senso dell'articolo 395; e ne avverte l'Intendenza e la Corte de' conti con lettera a stampa.