(Regolamento-art. 398)
 
                              Art. 398. 
 
  Pel  pagamento  di  una  spesa  fissa  e'  sempre  necessario   che
l'Intendenza sia in possesso del ruolo col relativo  conto  corrente,
cui sia stato assegnato il proprio numero progressivo,  e  dal  quale
risultino chiaramente le rate che sono dovute. Ove questa circostanza
non emerga nettamente dal conto corrente, l'Intendenza deve domandare
gli opportuni schiarimenti all'Amministrazione centrale se si  tratti
di ruoli originali, od all'Intendenza che ne fece l'invio  se  invece
si tratti di copie autentiche di detti ruoli. 
 
  Qualora  gli  atti  di  concessione   di   un   assegno   vitalizio
attribuiscano al pensionato  il  diritto  alla  riscossione  di  rate
arretrate,  o  di  scadenza  immediata  alla  data  del  decreto   di
concessione,  il  Ministero  del   tesoro   contemporaneamente   alla
compilazione del corrispondente ruolo, puo' comunicare la concessione
avvenuta all'Intendenza di finanza, affinche' questa  provveda  senza
indugio al pagamento delle rate di  pensioni  dovute  alle  stabilite
scadenze, anche prima  che  le  pervenga  il  ruolo  rivestito  delle
prescritte formalita'. 
 
  L'Intendenza puo'  altresi',  sopra  richiesta  dello  interessato,
provvedere al pagamento delle rate di pensioni  scadute  anche  prima
che le sia giunta dal Ministero la nuova numerazione progressiva,  di
cui al precedente articolo. 
 
  Nei due accennati casi i pagamenti saranno considerati  provvisori,
e  scritturati  come  quelli  dei  mandati  collettivi,  sino  a  che
perverra' all'Intendenza il ruolo, o le  sara'  notificata  la  nuova
numerazione progressiva.