Art. 399. La decorrenza degli stipendi, sia per nuova nomina, sia per promozione, comincia dal giorno primo del mese successivo a quello della data del decreto di nomina o di promozione, salvo che in esso decreto non fosse diversamente disposto. Per gli impiegati retribuiti ad aggio che fossero destinati ad impiego con stipendio fisso, e viceversa, lo stipendio o l'aggio decorrera' rispettivamente dal giorno in cui sia cessato il godimento dei precedenti averi.