(Regolamento-art. 399)
 
                              Art. 399. 
 
  La decorrenza  degli  stipendi,  sia  per  nuova  nomina,  sia  per
promozione, comincia dal giorno primo del mese  successivo  a  quello
della data del decreto di nomina o di promozione, salvo che  in  esso
decreto non fosse diversamente disposto. 
 
  Per gli impiegati retribuiti ad  aggio  che  fossero  destinati  ad
impiego con stipendio fisso, e  viceversa,  lo  stipendio  o  l'aggio
decorrera' rispettivamente dal giorno in cui sia cessato il godimento
dei precedenti averi.