Art. 400. Gli stipendi di attivita', assegni di disponibilita' o di aspettativa, pensioni ed assegni congeneri, si pagano a mesi maturati. Tuttavia il pagamento dello stipendio agl'impiegati in attivita' di servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilita' che prestano la loro opera presso qualche uffizio governativo, potra' incominciare il giorno 27 del mese cui si riferisce la mensualita'; e venendo a morire l'impiegato prima della scadenza del mese, non si promuovera' azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo dei giorni trascorsi dalla morte alla fine del mese. Pel solo mese di giugno di ogni anno, il pagamento ai pensionati ed agli impiegati in disponibilita' ed in aspettativa che non prestano la loro opera presso qualche ufficio governativo, incominciera' con le condizioni stesse dianzi esposte, col giorno 25 del mese stesso.