(Regolamento-art. 400)
 
                              Art. 400. 
 
  Gli  stipendi  di  attivita',  assegni  di  disponibilita'   o   di
aspettativa,  pensioni  ed  assegni  congeneri,  si  pagano  a   mesi
maturati. 
 
  Tuttavia il pagamento dello stipendio agl'impiegati in attivita' di
servizio, e l'assegno agli impiegati in disponibilita'  che  prestano
la loro opera presso qualche uffizio governativo, potra' incominciare
il giorno 27 del mese cui si riferisce la mensualita';  e  venendo  a
morire l'impiegato prima della scadenza del mese, non si  promuovera'
azione contro gli eredi per la restituzione dell'importo  dei  giorni
trascorsi dalla morte alla fine del mese. Pel solo mese di giugno  di
ogni  anno,  il  pagamento  ai  pensionati  ed  agli   impiegati   in
disponibilita' ed in aspettativa  che  non  prestano  la  loro  opera
presso qualche ufficio governativo, incominciera' con  le  condizioni
stesse dianzi esposte, col giorno 25 del mese stesso.