(Regolamento-art. 401)
 
                              Art. 401. 
 
  Gli atti di giuramento degli impiegati dello Stato, o di assunzione
in servizio, restano presso le  rispettive  Amministrazioni  per  uso
delle quali sono fatti. 
 
  Tali atti debbono indicarsi nel primo mandato  di  pagamento,  alla
colonna delle annotazioni.