Art. 402. Gl'impiegati in disponibilita' od in aspettativa ed i pensionati dello Stato, per riscuotere i loro assegni devono presentare all'Intendenza di finanza, se dimorano nel capoluogo di provincia, od altrimenti all'agente pagatore, il certificato di vita rilasciato dal sindaco o da un notaio certificatore del luogo dove hanno domicilio. Per l'impiegati in disponibilita' che prestano servizio in qualche uffizio governativo, per gli uffiziali dell'esercito e dell'armata pensionati, che fossero eventualmente chiamati a prestare servizio presso i corpi ed altri uffizi dipendenti dai Ministeri della guerra e della marina, bastera' la nota del capo d'uffizio pel pagamento dell'assegno, conformemente al disposto dell'articolo 418. Ove il certificato fosse rilasciato dal sindaco di un comune nel quale i creditori non avessero domicilio, sara' esso convalidato col visto del prefetto o del sottoprefetto del circondario, che ne fara' con lettera d'uffizio la trasmissione all'Intendenza di finanza cui spetta provvedere al pagamento del relativo assegno. I certificati di vita devono portare il suggello del Municipio o del notaio certificatore, e sono soggetti alle leggi sulle tasse di bollo. Pei pensionati che si trovino rinchiusi in stabilimenti di beneficenza o di sanita', i certificati di vita saranno rilasciati dai rispettivi direttori o amministratori e muniti del visto del sindaco locale. Per quelli rinchiusi in stabilimenti di pena, ma che cio' non ostante conservino il diritto a riscuotere la pensione da essi goduta, il certificato di vita sara' rilasciato dal direttore dello stabilimento penale.