(Regolamento-art. 402)
 
                              Art. 402. 
 
  Gl'impiegati in disponibilita' od in aspettativa  ed  i  pensionati
dello  Stato,  per  riscuotere  i  loro  assegni  devono   presentare
all'Intendenza di finanza, se dimorano nel capoluogo di provincia, od
altrimenti all'agente pagatore, il certificato di vita rilasciato dal
sindaco o da un notaio certificatore del luogo dove hanno domicilio. 
 
  Per l'impiegati in disponibilita' che prestano servizio in  qualche
uffizio governativo, per gli uffiziali  dell'esercito  e  dell'armata
pensionati, che fossero eventualmente chiamati  a  prestare  servizio
presso i corpi ed altri uffizi dipendenti dai Ministeri della  guerra
e della marina, bastera' la nota del  capo  d'uffizio  pel  pagamento
dell'assegno, conformemente al disposto dell'articolo 418. 
 
  Ove il certificato fosse rilasciato dal sindaco di  un  comune  nel
quale i creditori non avessero domicilio, sara' esso convalidato  col
visto del prefetto o del sottoprefetto del circondario, che ne  fara'
con lettera d'uffizio la trasmissione all'Intendenza di  finanza  cui
spetta provvedere al pagamento del relativo assegno. 
 
  I certificati di vita devono portare il suggello  del  Municipio  o
del notaio certificatore, e sono soggetti alle leggi sulle  tasse  di
bollo. 
 
  Pei  pensionati  che  si  trovino  rinchiusi  in  stabilimenti   di
beneficenza o di sanita', i certificati di  vita  saranno  rilasciati
dai rispettivi direttori o amministratori  e  muniti  del  visto  del
sindaco locale. 
 
  Per quelli rinchiusi in stabilimenti  di  pena,  ma  che  cio'  non
ostante conservino il  diritto  a  riscuotere  la  pensione  da  essi
goduta, il certificato di vita sara' rilasciato dal  direttore  dello
stabilimento penale.