(Regolamento-art. 403)
 
                              Art. 403. 
 
  I sindaci  ed  i  notari  certificatori  sono  obbligati  di  farsi
presentare dai pensionati dello Stato i certificati  d'iscrizione  di
cui sono provvisti giusta il successivo articolo 406, e di  attestare
sotto la loro responsabilita' sui certificati di  vita  l'adempimento
delle condizioni  alle  quali  fosse  vincolato  il  godimento  della
pensione. 
 
  Dovranno inoltre confrontare la firma che viene apposta  alla  loro
presenza  sul  certificato  di  vita  con   quella   risultante   dal
certificato d'iscrizione,  affine  di  accertarsi  che  la  prima  e'
conforme alla seconda.