Art. 403. I sindaci ed i notari certificatori sono obbligati di farsi presentare dai pensionati dello Stato i certificati d'iscrizione di cui sono provvisti giusta il successivo articolo 406, e di attestare sotto la loro responsabilita' sui certificati di vita l'adempimento delle condizioni alle quali fosse vincolato il godimento della pensione. Dovranno inoltre confrontare la firma che viene apposta alla loro presenza sul certificato di vita con quella risultante dal certificato d'iscrizione, affine di accertarsi che la prima e' conforme alla seconda.