Art. 406. I pensionati dello Stato sono provvisti dal Ministero del tesoro di un certificato d'iscrizione. Tali certificati sono consegnati a' titolari dai sindaci o dai notai certificatori, ai quali le Intendenze di finanza li faranno pervenire. I sindaci o notai certificatori prima di farne la consegna a' pensionati debbono richiedere da essi, o da chi legalmente li rappresenta, che appongano in loro presenza la firma nella pagina e sede espressamente stabilita, la quale firma deve essere autenticata da quella del sindaco o dal notaio certificatore che fa la consegna. Il sindaco medesimo, od il notaio certificatore ritira poi ricevuta del certificato consegnato, e la rimette per proprio discarico alla Intendenza di finanza.