(Regolamento-art. 407)
 
                              Art. 407. 
 
  I   certificati   d'iscrizione   sono   di   esclusiva   proprieta'
dell'Amministrazione, la quale li affida in  deposito  a'  pensionati
nel solo scopo, che essi possano facilmente essere  riconosciuti  pei
veri creditori dai funzionari incaricati di ordinare  ed  eseguire  i
pagamenti. 
 
  Sono  riconosciuti  per  veri  creditori  dello  Stato  coloro  che
risultano nominati nei certificati d'iscrizione. 
 
  I  pensionati  dello  Stato,  essendo   soltanto   depositari   dei
certificati d'iscrizione, non possono cederli, ne' darli in pegno  od
in deposito a chicchessia. 
 
  In ogni caso la cessione, il pegno od  il  deposito  non  ha  alcun
valore per l'Amministrazione, la quale  si  riserba  di  procedere  a
norma di legge per la  ricuperazione  del  titolo,  tanto  contro  il
pensionato quanto contro il detentore. 
 
  Quando il pensionato rappresentato  da  un  procuratore  revoca  il
mandato  di  procura,  deve  notificarlo  nei  modi  di  legge   alla
competente Intendenza di finanza.