Art. 407. I certificati d'iscrizione sono di esclusiva proprieta' dell'Amministrazione, la quale li affida in deposito a' pensionati nel solo scopo, che essi possano facilmente essere riconosciuti pei veri creditori dai funzionari incaricati di ordinare ed eseguire i pagamenti. Sono riconosciuti per veri creditori dello Stato coloro che risultano nominati nei certificati d'iscrizione. I pensionati dello Stato, essendo soltanto depositari dei certificati d'iscrizione, non possono cederli, ne' darli in pegno od in deposito a chicchessia. In ogni caso la cessione, il pegno od il deposito non ha alcun valore per l'Amministrazione, la quale si riserba di procedere a norma di legge per la ricuperazione del titolo, tanto contro il pensionato quanto contro il detentore. Quando il pensionato rappresentato da un procuratore revoca il mandato di procura, deve notificarlo nei modi di legge alla competente Intendenza di finanza.