(Regolamento-art. 408)
 
                              Art. 408. 
 
  Le mensualita' delle pensioni e le  rate  di  esse,  non  domandate
entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte, e  non  si  puo'
piu' farne in verun caso il pagamento (1). 
 
  Gli altri assegnamenti incorrono nella prescrizione a  termini  del
codice civile o di leggi speciali. 
 
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          (1) Art. 30 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.