Art. 408. Le mensualita' delle pensioni e le rate di esse, non domandate entro due anni dalla loro scadenza, sono prescritte, e non si puo' piu' farne in verun caso il pagamento (1). Gli altri assegnamenti incorrono nella prescrizione a termini del codice civile o di leggi speciali. --------------- (1) Art. 30 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.