(Regolamento-art. 410)
 
                              Art. 410. 
 
  Le ritenute sugli stipendi od assegni degli impiegati per punizioni
o multe sono ordinate dai Ministri, o da  altri  che  ne  abbiano  la
facolta', con decreti da trasmettersi  alle  Intendenze  di  finanza,
dandone avviso  contemporaneamente  alla  competente  Amministrazione
centrale per prenderne nota nei relativi conti correnti,  alla  Corte
dei conti ed alla Direzione generale  del  tesoro  per  le  opportune
annotazioni nel registro indicato al n. 2 dell'art. 203. 
 
  Le Intendenza di finanza annotano i decreti ricevuti  nei  relativi
conti correnti, segnano in questi a debito dei  titolari  l'importare
delle inflitte penalita' ed uniscono i decreti alle note  nominative,
sulle quali, se non fosse stato fatto, devono  le  Intendenze  stesse
eseguire il diffalco delle somme da trattenersi. 
 
  L'importare delle anzidette  ritenute  costituisce  un'economia  al
relativo capitolo, e non deve introitarsi come entrata del Tesoro.