Art. 410. Le ritenute sugli stipendi od assegni degli impiegati per punizioni o multe sono ordinate dai Ministri, o da altri che ne abbiano la facolta', con decreti da trasmettersi alle Intendenze di finanza, dandone avviso contemporaneamente alla competente Amministrazione centrale per prenderne nota nei relativi conti correnti, alla Corte dei conti ed alla Direzione generale del tesoro per le opportune annotazioni nel registro indicato al n. 2 dell'art. 203. Le Intendenza di finanza annotano i decreti ricevuti nei relativi conti correnti, segnano in questi a debito dei titolari l'importare delle inflitte penalita' ed uniscono i decreti alle note nominative, sulle quali, se non fosse stato fatto, devono le Intendenze stesse eseguire il diffalco delle somme da trattenersi. L'importare delle anzidette ritenute costituisce un'economia al relativo capitolo, e non deve introitarsi come entrata del Tesoro.