(Regolamento-art. 411)
 
                              Art. 411. 
 
  Gli  impiegati  di  un   medesimo   ufficio   possono,   con   loro
dichiarazione delegare uno di essi a riscuotere e dar  quietanza  per
tutti dei loro stipendi od assegni personali. 
 
  La dichiarazione sottoscritta dagli impiegati, ed  autenticata  dal
capo  dell'ufficio  stesso  colla  propria  firma  e   col   suggello
d'uffizio, e' mandata  all'intendenza  provinciale  di  finanza  che,
fattane annotazione nei conti  personali,  la  alliga  alla  nota  da
servire  pel  pagamento  della  prima  rata  dovuta  dopo  la   fatta
delegazione, indicandovi la  persona  delegata  a  riscuotere  e  dar
quietanza. 
 
  Nelle note successive e' fatta menzione  di  quella  cui  fu  unito
l'atto di delegazione. 
 
  Finche' dura nella persona incaricata la  facolta'  di  riscuotere,
essa sola puo' dar quietanza per tutti quelli dai quali ha l'incarico
di riscuotere. Nel caso pero'  d'accertata  assenza  od  impedimento,
possono  i  titolari  riscuotere  le  somme  per  ciascuno  di   essi
rispettivamente indicate nella nota.