Art. 414. Il ministero del tesoro prende nota nei suoi registri della dichiarazione di cui all'articolo 412 e rilascia il nuovo certificato di iscrizione facendo risultare che e' stato spedito in sostituzione del primitivo, e lo trasmette all'Intendenza di finanza perche' questa, previe le occorrenti annotazioni nel relativo conto personale, ne faccia la consegna al pensionato nei modi indicati all'art. 403. Dopo la consegna del nuovo certificato, il pagamento della tensione dev'essere fatto soltanto sulla presentazione di esso. Se il certificato di cui fu chiesto il duplicato fosse in seguito presentato, deve essere trasmesso all'Amministrazione centrale per annullarlo.