(Allegato 1 Codice della giustizia contabile-art. 218)
 
                              Art. 218 
 
                           (Procedimento) 
 
 
  1. L'azione si propone, previa diffida, con ricorso notificato alla
pubblica amministrazione e  a  tutte  le  altre  parti  del  giudizio
definito dalla sentenza della cui ottemperanza si tratta. 
 
 
  2. Unitamente al  ricorso  e'  depositata  in  copia  autentica  la
sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, con l'eventuale  prova  del
suo passaggio in giudicato. 
 
 
  3. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata. 
 
 
  4. Il giudice, in caso di accoglimento del ricorso: 
 
 
  a) ordina l'ottemperanza, prescrivendo le relative modalita'; 
 
 
  b) nel caso di ottemperanza di sentenze non passate  in  giudicato,
determina le modalita' esecutive, considerando  inefficaci  gli  atti
emessi in violazione o elusione e provvede  di  conseguenza,  tenendo
conto degli effetti che ne derivano; 
 
 
  c) nomina, ove occorra, un commissario ad acta; 
 
 
  d) salvo che cio' sia manifestamente iniquo, e  se  non  sussistono
altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta dal  resistente  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva, ovvero per ogni ritardo  nell'esecuzione  del  giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo. 
 
 
  5. Se e' chiesta l'esecuzione di un'ordinanza, il giudice  provvede
con ordinanza. 
 
 
  6. Il giudice conosce di tutte  le  questioni  relative  all'esatta
ottemperanza, ivi comprese quelle inerenti agli atti del commissario. 
 
 
  7. Il giudice fornisce chiarimenti  in  ordine  alle  modalita'  di
ottemperanza, anche su richiesta del commissario. 
 
 
  8.   I   provvedimenti   giurisdizionali   adottati   dal   giudice
dell'ottemperanza sono  impugnabili  secondo  quanto  previsto  dalla
Parte VI del presente codice.