(Allegato-art. 119)
 
                              Art. 119. 
 
     (Procedure nei rapporti con i distributori e i consulenti) 
 
  1. Le procedure previste dall'articolo 88 regolano specificamente i
rapporti tra distributori e  consulenti  ai  fini  della  corretta  e
trasparente prestazione  del  servizio  di  gestione  collettiva  del
risparmio.