ART. 244
Imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili
(articolo 1, commi 496 e 498, legge 23 dicembre 2005, n. 266;
articolo 1, commi 65 e 66, legge 30 dicembre 2023, n. 213)
1. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della cessione e su
richiesta della parte venditrice resa al notaio, in deroga alla
disciplina di cui all'articolo 76, comma 1, lettera b), sulle
plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta
sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta, il notaio
provvede anche all'applicazione e al versamento dell'imposta
sostitutiva della plusvalenza di cui al primo periodo, ricevendo la
provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia delle
entrate i dati relativi alle cessioni di cui al primo periodo,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore della
predetta Agenzia.
2. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma
1 e all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono esclusi dai controlli di cui all'articolo 1, comma 495, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e nei loro confronti non trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli 38, terzo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e 52, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte,
il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo
di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100
per cento della differenza tra l'imposta dovuta e quella gia'
applicata in base al corrispettivo dichiarato, detratto l'importo
della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo 42 del
testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.
3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 76, comma 1,
lettera c), si puo' applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito di cui al comma 1, con le modalita' ivi previste.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1, lettera c), si
applicano alle cessioni poste in essere a decorrere dal 1° gennaio
2024.