(Testo unico imposte sui redditi-art. 244)
                              ART. 244 
  Imposizione sostitutiva sulle plusvalenze da cessioni di immobili 
(articolo 1, commi 496  e  498,  legge  23  dicembre  2005,  n.  266;
     articolo 1, commi 65 e 66, legge 30 dicembre 2023, n. 213) 
 
1. In caso di cessioni a titolo oneroso di beni immobili acquistati o
costruiti da non piu' di cinque anni, all'atto della  cessione  e  su
richiesta della parte venditrice  resa  al  notaio,  in  deroga  alla
disciplina di  cui  all'articolo  76,  comma  1,  lettera  b),  sulle
plusvalenze realizzate si applica un'imposta, sostituiva dell'imposta
sul reddito, del 26 per cento. A seguito della richiesta,  il  notaio
provvede  anche  all'applicazione  e   al   versamento   dell'imposta
sostitutiva della plusvalenza di cui al primo periodo,  ricevendo  la
provvista dal cedente. Il notaio comunica altresi' all'Agenzia  delle
entrate i dati relativi  alle  cessioni  di  cui  al  primo  periodo,
secondo le modalita' stabilite con provvedimento del direttore  della
predetta Agenzia. 
2. I contribuenti che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma
1 e all'articolo 1, comma 497, della legge 23 dicembre 2005, n.  266,
sono esclusi dai controlli di cui all'articolo 1,  comma  495,  della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e  nei  loro  confronti  non  trovano
applicazione le disposizioni di cui agli articoli  38,  terzo  comma,
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
600, e 52, comma 1, del testo unico di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica n. 131 del 1986. Se viene occultato, anche in parte,
il corrispettivo pattuito, le imposte sono dovute sull'intero importo
di quest'ultimo e si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100
per cento  della  differenza  tra  l'imposta  dovuta  e  quella  gia'
applicata in base al  corrispettivo  dichiarato,  detratto  l'importo
della sanzione eventualmente irrogata ai sensi dell'articolo  42  del
testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali di  cui
al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173. 
3. Alle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo  76,  comma  1,
lettera c), si puo' applicare l'imposta sostitutiva dell'imposta  sul
reddito di cui al comma 1, con le modalita' ivi previste. 
4. Le disposizioni di cui all'articolo 76, comma 1,  lettera  c),  si
applicano alle cessioni poste in essere a decorrere  dal  1°  gennaio
2024.