(CODICE CIVILE-art. 337 ter)
                            Art. 337-ter. 
 
                 ((Provvedimenti riguardo ai figli)) 
 
  ((Il  figlio  minore  ha  il  diritto  di  mantenere  un   rapporto
equilibrato e continuativo con ciascuno  dei  genitori,  di  ricevere
cura, educazione, istruzione e assistenza morale  da  entrambi  e  di
conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i  parenti
di ciascun ramo genitoriale. 
 
  Per  realizzare  la  finalita'  indicata  dal  primo   comma,   nei
procedimenti  di  cui  all'articolo  337-bis,  il  giudice  adotta  i
provvedimenti  relativi  alla   prole   con   esclusivo   riferimento
all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente  la
possibilita' che  i  figli  minori  restino  affidati  a  entrambi  i
genitori oppure stabilisce a quale di essi  i  figli  sono  affidati,
determina i tempi e le modalita' della loro presenza  presso  ciascun
genitore, fissando altresi' la misura e il modo con cui  ciascuno  di
essi deve contribuire al mantenimento, alla  cura,  all'istruzione  e
all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari  all'interesse
dei figli, degli accordi intervenuti  tra  i  genitori.  Adotta  ogni
altro provvedimento relativo alla prole, ivi  compreso,  in  caso  di
temporanea impossibilita' di affidare il minore ad uno dei  genitori,
l'affidamento familiare. All'attuazione  dei  provvedimenti  relativi
all'affidamento della prole provvede il giudice  del  merito  e,  nel
caso di affidamento familiare, anche d'ufficio. A tal fine copia  del
provvedimento di  affidamento  e'  trasmessa,  a  cura  del  pubblico
ministero, al giudice tutelare. 
 
  La  responsabilita'  genitoriale  e'  esercitata  da   entrambi   i
genitori. Le decisioni di maggiore interesse  per  i  figli  relative
all'istruzione, all'educazione,  alla  salute  e  alla  scelta  della
residenza abituale del minore sono assunte di comune accordo  tenendo
conto delle capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni
dei figli. In caso di disaccordo la decisione e' rimessa al  giudice.
Limitatamente   alle   decisioni   su    questioni    di    ordinaria
amministrazione, il giudice puo' stabilire che i genitori  esercitino
la responsabilita' genitoriale separatamente. Qualora il genitore non
si attenga  alle  condizioni  dettate,  il  giudice  valutera'  detto
comportamento  anche  al  fine  della  modifica  delle  modalita'  di
affidamento. 
 
  Salvo  accordi  diversi  liberamente  sottoscritti   dalle   parti,
ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei  figli  in  misura
proporzionale  al  proprio  reddito;  il  giudice   stabilisce,   ove
necessario, la corresponsione di un  assegno  periodico  al  fine  di
realizzare  il  principio   di   proporzionalita',   da   determinare
considerando: 
    1) le attuali esigenze del figlio. 
    2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di  convivenza
con entrambi i genitori. 
    3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore. 
    4) le risorse economiche di entrambi i genitori. 
    5) la valenza economica dei compiti domestici e di  cura  assunti
da ciascun genitore. 
 
  L'assegno e' automaticamente adeguato agli indici ISTAT in  difetto
di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. 
 
  Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non
risultino  sufficientemente  documentate,  il  giudice   dispone   un
accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni  oggetto
della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.))