(CODICE CIVILE-art. 337 quinquies)
                         Art. 337-quinquies. 
 
((Revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli)) 
 
  ((I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo  la  revisione
delle   disposizioni    concernenti    l'affidamento    dei    figli,
l'attribuzione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale su di
essi e delle eventuali  disposizioni  relative  alla  misura  e  alla
modalita' del contributo.))