(CODICE CIVILE-art. 337 sexies)
                          Art. 337-sexies. 
 
((Assegnazione  della  casa  familiare  e  prescrizioni  in  tema  di
                             residenza)) 
 
  ((Il  godimento  della  casa  familiare   e'   attribuito   tenendo
prioritariamente conto dell'interesse dei figli. Dell'assegnazione il
giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti  economici  tra  i
genitori, considerato l'eventuale titolo di proprieta'. Il diritto al
godimento della casa familiare viene meno nel caso che l'assegnatario
non abiti o cessi di  abitare  stabilmente  nella  casa  familiare  o
conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di
assegnazione e quello di revoca sono  trascrivibili  e  opponibili  a
terzi ai sensi dell'articolo 2643. 
 
  In presenza di figli minori, ciascuno dei genitori e'  obbligato  a
comunicare all'altro, entro il termine perentorio di  trenta  giorni,
l'avvenuto cambiamento  di  residenza  o  di  domicilio.  La  mancata
comunicazione  obbliga  al  risarcimento  del   danno   eventualmente
verificatosi a carico del coniuge o dei figli per la  difficolta'  di
reperire il soggetto.))