(Protocollo-art. 70)
                               Art. 70 
 
  1. Per quanto attiene ai movimenti di capitale fra gli Stati membri
e i paesi terzi, la Commissione propone al Consiglio le misure intese
al coordinamento progressivo delle politiche degli  Stati  membri  in
materia  di  cambio.  A  tal  riguardo,   il   Consiglio   stabilisce
all'unanimita' delle direttive, procurando  di  raggiungere  il  piu'
alto grado possibile di liberalizzazione. 
  2.  Qualora  l'azione  intrapresa  in  applicazione  del  paragrafo
precedente  non  consenta  di  eliminare   le   divergenze   fra   le
regolamentazioni di cambio degli Stati membri e che  tali  divergenze
inducano le persone residenti in uno degli Stati  membri  a  servirsi
delle facilitazioni di  trasferimento  all'interno  della  Comunita',
quali sono previste dall'art. 67, allo  scopo  di  eludere  le  norme
regolamentari di uno degli Stati membri nei riguardi dei paesi terzi,
questo Stato puo' previa consultazione degli  altri  Stati  membri  e
della Commissione, adottare  le  misure  idonee  per  eliminare  tali
difficolta'. 
  Se il Consiglio constata che tali misure  restringono  la  liberta'
dei movimenti dei capitali all'interno della Comunita'  oltre  quanto
necessario ai fini  del  comma  precedente,  esso  puo'  decidere,  a
maggioranza qualificata su proposta della Commissione, che  lo  Stato
interessato deve modificare o sopprimere tali misure.