(Protocollo-art. 71)
                               Art. 71 
 
  Gli Stati membri procurano  di  non  introdurre  all'interno  della
Comunita' nuove restrizioni di cambio  pregiudizievoli  ai  movimenti
dei capitali ed ai pagamenti correnti relativi a tali movimenti e  di
non rendere piu' restrittive le regolamentazioni esistenti. 
  Essi  si  dichiarano  disposti  ad  andare  oltre  il  livello   di
liberalizzazione dei capitali  previsto  dagli  articoli  precedenti,
nella misura  in  cui  cio'  sia  loro  consentito  dalla  situazione
economica, in particolare dalla situazione della  loro  bilancia  dei
pagamenti. 
  La Commissione, previa consultazione del Comitato  monetario,  puo'
rivolgere agli Stati membri raccomandazioni al riguardo.