(Convenzione - art. 258)
                            Articolo 258 
                      Messa in opera e utilizzo 
   La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di  installazioni
e apparecchiature per la  ricerca  in  qualunque  area  dell'ambiente
marino  e'  subordinata  alle  stesse  condizioni  prescritte   dalla
presente  Convenzione  per  l'esecuzione  della  ricerca  scientifica
marina nell'area in questione.