(Convenzione - art. 259)
                            Articolo 259 
                          Regime giuridico 
   Le installazioni o le apparecchiature cui si fa riferimento  nella
presente sezione non possiedono lo status  di  isole.  Non  hanno  un
proprio mare territoriale e la  loro  presenza  non  influisce  sulla
delimitazione del mare territoriale, della zona economica esclusiva o
della piattaforma continentale.