(Convenzione - art. 260)
                            Articolo 260 
                          Zone di sicurezza 
   Si possono creare zone di sicurezza di larghezza  ragionevole  non
superiore a 500 metri  intorno  alle  installazioni  per  la  ricerca
scientifica,  conformemente  alle   pertinenti   disposizioni   della
presente Convenzione. Tutti gli Stati assicurano il rispetto di  tali
zone di sicurezza da parte delle proprie navi.