(Convenzione - art. 261)
                            Articolo 261 
   Obbligo di non creare ostacoli alla navigazione internazionale 
   La messa in opera e l'utilizzo di qualunque tipo di  installazioni
o  di  apparecchiature  per  la  ricerca  scientifica   non   debbono
costituire un ostacolo alla navigazione  sulle  rotte  praticate  dal
traffico internazionale.