(Convenzione - art. 262)
                            Articolo 262 
        Distintivi d'identificazione e mezzi di segnalazione 
   Le installazioni  o  le  attrezzature  menzionate  nella  presente
sezione debbono esibire distintivi di identificazione  che  indichino
lo Stato di immatricolazione o l'organizzazione  internazionale  alla
quale appartengono, e debbono avere adeguati mezzi  di  segnalazione,
concordati in ambito internazionale, per garantire la sicurezza della
navigazione marittima e aerea, tenuto  conto  delle  regole  e  norme
stabilite dalle competenti organizzazioni internazionali.