Articolo 27 Finalita' della verifica. 1. La verifica di cui all'articolo 112 del codice, di seguito denominata anche validazione, e' finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di appaltabilita', nonche' la conformita' dello stesso alla normativa vigente. In ogni fase della progettazione il soggetto aggiudicatore provvede altresi', ove necessario con il supporto di consulenti esterni, a tutte le ulteriori verifiche atte ad accertare la qualita' del progetto, la correttezza delle soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze funzionali ed economiche del soggetto aggiudicatore. 2. La validazione accerta, in particolare, i seguenti elementi: a) la completezza della progettazione; b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti; c) i presupposti per la qualita' dell'opera nel tempo; d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso; e) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti.