(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 28)
                             Articolo 28 
    Verifica attraverso strutture tecniche dell'amministrazione. 
 
  1. La stazione appaltante provvede all'attivita' di verifica  della
progettazione attraverso strutture e personale tecnico della  propria
amministrazione,  ovvero  attraverso  strutture  tecniche  di   altre
amministrazioni di cui puo' avvalersi  ai  sensi  dell'articolo  143,
comma 11, del codice. 
  2. Le strutture di cui al comma 1 che possono svolgere  l'attivita'
di verifica dei progetti sono: 
    a) per lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'unita'
tecnica della stazione appaltante accreditata, ai sensi  della  norma
europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, quale  organismo  di  ispezione  di
Tipo B; 
    b) per lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro: 
    l'unita' tecnica di cui alla lettera a); 
    gli uffici  tecnici  delle  stesse  stazioni  appaltanti  ove  il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni; 
    gli uffici tecnici delle stesse stazioni appaltanti dotate di  un
sistema di gestione per la qualita' ove il progetto sia stato redatto
da progettisti interni. 
  3. Per sistema di gestione per la qualita', ai fini di cui al comma
1, si intende un sistema coerente con requisiti della  norma  UNI  EN
ISO 9001. 
  Per un periodo di due anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del
presente allegato le  strutture  tecniche  dell'amministrazione  sono
esentate dal possesso della certificazione UNI EN ISO 9001. 
  4. Ferme restando le competenze  del  Ministero  per  le  attivita'
produttive in materia di vigilanza sugli organismi di accreditamento,
il Consiglio superiore  dei  lavori  pubblici,  tramite  il  servizio
tecnico centrale, e' organo di accreditamento delle  unita'  tecniche
delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo,  e
degli organismi statali di diritto  pubblico  ai  sensi  delle  norme
europee UNI EN ISO 9001 ed UNI CEI EN ISO/IEC 17020 per gli organismi
di ispezione di Tipo B, sulla base di  apposito  regolamento  tecnico
predisposto dal  Consiglio  stesso  sentiti  gli  enti  nazionali  di
accreditamento riconosciuti a livello europeo. Per  le  finalita'  di
cui al presente comma  gli  organismi  statali  di  diritto  pubblico
possono avvalersi del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
  5. Per le amministrazioni pubbliche  che  non  si  avvalgono  delle
disposizioni di cui al comma  4  l'accreditamento  dell'organismo  di
ispezione di Tipo B e l'accertamento del sistema di gestione  per  la
qualita' coerente con  i  requisiti  della  norma  UNI  EN  ISO  9001
dovranno essere rilasciati,  rispettivamente,  da  enti  partecipanti
all'European Cooperation for Accreditation (EA)  e  da  organismi  di
certificazione,  accreditati  da   enti   partecipanti   all'European
Cooperation for Accreditation (EA).