(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 29)
                             Articolo 29 
 Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione. 
 
  1. Nei casi di inesistenza delle  condizioni  di  cui  all'articolo
precedente,  comma  1,  nonche'  nei  casi  di  carenza  di  adeguate
professionalita' in organico, accertata ai  sensi  dell'articolo  10,
comma  7,  del  codice,  la  Stazione  appaltante,  su  proposta  del
responsabile  del  procedimento  o  direttamente  tramite  lo  stesso
responsabile del procedimento, con le modalita' previste dal  codice,
affida l'appalto  di  servizi  avente  ad  oggetto  la  verifica,  ai
seguenti soggetti: 
    a) per verifiche di progetti di lavori di importo superiore a  20
milioni di euro, ad organismi  di  controllo,  accreditati  ai  sensi
della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC  17020  da  enti  partecipanti
all'European Cooperation for Accreditation (EA),  come  organismi  di
ispezione di Tipo A; 
    b) per  verifiche  di  progetti  relativi  a  lavori  di  importo
inferiore a 20 milioni di euro: 
    ai soggetti di cui alla lettera a); 
    ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e),  f),
g), h), del codice che dovranno disporre di  un  sistema  interno  di
controllo  di  qualita',  dimostrato  attraverso  il  possesso  della
certificazione di conformita' alla norma UNI EN ISO 9001,  rilasciata
da organismi  di  certificazione  accreditati  da  enti  partecipanti
all'European Cooperation for Accreditation (EA); tale  certificazione
dovra'  essere  emessa  in  conformita'  ad  apposite   linee   guida
predisposte dagli  enti  di  accreditamento  riconosciuti  a  livello
europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano
tecnico procedurale tra le attivita' ispettive ed altre attivita' con
queste  potenzialmente  conflittuali.  Tali  soggetti  dovranno  aver
costituito al proprio interno una struttura tecnica autonoma dedicata
all'attivita' di  verifica  dei  progetti  e  in  cui  sia  accertata
mediante  la  certificazione  l'applicazione  di  procedure  che   ne
garantiscano  indipendenza  ed  imparzialita';  i  predetti  soggetti
dovranno altresi' dimostrare, in  relazione  alla  progettazione  del
singolo intervento da verificare, di non essere nelle  situazioni  di
incompatibilita' di cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in
corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti  di  natura
professionale  e  commerciale  con   i   soggetti   coinvolti   nella
progettazione oggetto della  verifica.  I  soggetti  devono  altresi'
impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico,  a
non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i
soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica  per  i
due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico. 
  2. Gli organismi e i soggetti di cui al comma 1 dovranno dimostrare
di essere in possesso dei requisiti  minimi  di  partecipazione  alla
gara per l'affidamento dei servizi avente  ad  oggetto  la  verifica,
individuati dalla stazione appaltante come previsto all'art. 31.