Articolo 30 Disposizioni generali. 1. Il responsabile del procedimento stima il corrispettivo delle attivita' di verifica del progetto con riferimento a quanto previsto dalla Tabella B6 voce "validazione progetto" del D.M. 4 aprile 2001 del Ministro della giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001) e suoi aggiornamenti. 2. L'attivita' di verifica della progettazione, con esclusione dell'attivita' di verifica relativa ai livelli di progettazione verificati internamente, qualora sia affidata a soggetti esterni all'Amministrazione, e' affidata unitariamente. 3. Il responsabile del procedimento individua, negli atti di gara, le modalita' ed i criteri, anche a campione, di verifica degli elaborati che compongono la progettazione e fornisce al soggetto affidatario i documenti di riferimento per la verifica. 4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento del servizio di verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli interventi e devono essere inseriti nel documento di programmazione. 5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione e' incompatibile con lo svolgimento per il medesimo progetto della progettazione, del coordinamento della medesima, della direzione lavori e del collaudo. 6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, con le procedure di cui agli articoli seguenti, anche per una pluralita' di progettazioni analoghe, stimando complessivamente il corrispettivo dei singoli incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1. 7. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e' munito di adeguata polizza assicurativa ai sensi di quanto previsto all'articolo 37.