(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 30)
                             Articolo 30 
                       Disposizioni generali. 
 
  1. Il responsabile del procedimento stima  il  corrispettivo  delle
attivita' di verifica del progetto con riferimento a quanto  previsto
dalla Tabella B6 voce "validazione progetto" del D.M. 4  aprile  2001
del Ministro della giustizia (Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26  aprile
2001) e suoi aggiornamenti. 
  2. L'attivita' di  verifica  della  progettazione,  con  esclusione
dell'attivita' di  verifica  relativa  ai  livelli  di  progettazione
verificati internamente, qualora  sia  affidata  a  soggetti  esterni
all'Amministrazione, e' affidata unitariamente. 
  3. Il responsabile del procedimento individua, negli atti di  gara,
le modalita' ed i  criteri,  anche  a  campione,  di  verifica  degli
elaborati che compongono la  progettazione  e  fornisce  al  soggetto
affidatario i documenti di riferimento per la verifica. 
  4. Gli oneri economici inerenti allo svolgimento  del  servizio  di
verifica fanno carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione
dei singoli interventi e devono  essere  inseriti  nel  documento  di
programmazione. 
  5. L'affidamento dell'incarico esterno di verifica e validazione e'
incompatibile con lo  svolgimento  per  il  medesimo  progetto  della
progettazione, del  coordinamento  della  medesima,  della  direzione
lavori e del collaudo. 
  6. Le stazioni appaltanti possono procedere alla individuazione del
soggetto incaricato dell'attivita' di verifica, con le  procedure  di
cui agli articoli seguenti, anche per una pluralita' di progettazioni
analoghe, stimando  complessivamente  il  corrispettivo  dei  singoli
incarichi nel rispetto di quanto previsto al comma 1. 
  7. Il soggetto incaricato dell'attivita' di verifica e'  munito  di
adeguata  polizza  assicurativa   ai   sensi   di   quanto   previsto
all'articolo 37.