Articolo 31 Requisiti per la partecipazione alle gare per l'affidamento delle attivita' di verifica. 1. Il responsabile del procedimento individua i requisiti minimi per la partecipazione alle procedure di affidamento della attivita' di verifica dei progetti con riguardo ai seguenti elementi: a) fatturato globale per servizi di verifica realizzato negli ultimi tre anni per un importo da determinare in una misura non inferiore a due volte l'importo stimato dell'appalto dei servizi di verifica; b) avvenuto svolgimento, negli ultimi tre anni, di almeno due appalti di servizi di verifica di progetti relativi a lavori di importo almeno pari a quello oggetto dell'appalto da affidare e di natura analoga allo stesso. Per servizio di verifica analogo si intende quello appartenente, in via esemplificativa, ai seguenti raggruppamenti di tipologia di interventi: - organismi edilizi ed opere di bioedilizia; - opere per la mobilita' su gomma e ferro; - opere relative al ciclo intergrato dell'acqua; - opere fluviali e marittime; - opere impiantistiche; - opere di impatto ambientale, di bonifica e di ecocompatibilita'. 2. Per un periodo di tre anni dall'entrata in vigore della presente Sezione, il requisito di cui alla lettera a) del comma 1 puo' essere anche riferito ad attivita' di progettazione, direzione lavori e collaudo. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 puo' essere soddisfatto attraverso la dimostrazione di almeno quattro servizi analoghi di progettazione, direzione dei lavori e collaudo di lavori per un importo complessivo pari a quello oggetto della verifica da affidare. 3. Il soggetto che concorre all'affidamento dell'appalto individua in sede di offerta le figure professionali alle quali sara' affidato l'incarico della verifica. Le figure professionali proposte devono essere in possesso delle competenze previste dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020. 4. Alle procedure di affidamento delle attivita' di verifica possono partecipare, in forma singola o associata, i soggetti, accreditati da enti partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA) ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g) e h), del codice che siano nelle condizioni di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), del presente allegato. Per verifiche di progetti relativi a lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, l'accreditamento, ai sensi della predetta norma europea come organismi di ispezione di Tipo A, deve essere posseduto da tutti i soggetti concorrenti in forma associata. In caso di associazione temporanea la mandataria deve possedere una quota di requisiti minimi, fissata dalla stazione appaltante, in una misura almeno pari al 50 per cento; la restante percentuale minima di possesso dei requisiti da stabilirsi in misura non inferiore al 10 per cento dei requisiti stessi. 5. Il soggetto che intende partecipare alla gara non deve partecipare o avere partecipato direttamente o indirettamente ne' alla gara per l'affidamento della progettazione ne' alla redazione della stessa in qualsiasi suo livello. Il mancato rispetto accertato dalla stazione appaltante su segnalazione del responsabile del procedimento comporta l'esclusione per 5 anni dalle attivita' di verifica e, a tale fine, e' comunicato a organismi di accreditamento.