(Allegato XXI Allegato tecnico di cui all'articolo 164- art. 34)
                             Articolo 34 
         Estensione del controllo e momenti della verifica. 
 
  1. Le verifiche, come sopra indicate,  devono  essere  adeguate  al
livello progettuale in esame e costituiscono la base  di  riferimento
della  attivita'  di  validazione;  i  capitolati  da  redigersi  dal
soggetto  aggiudicatore  precisano  nel  dettaglio  le  modalita'  di
validazione, integrando le previsioni del presente atto in  relazione
alla natura e complessita' dell'opera. 
  2. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali e/o
di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi  gia'
oggetto di verifica, potranno essere adottati, a  seconda  dei  casi,
metodi di controllo "a campione" e/o di "comparazione". Il  metodo  a
campione prevede comunque l'analisi della  concezione  di  tutti  gli
elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di  quelli  che  non
rispondono a criteri di criticita'; in ogni caso delle  scelte  sopra
citate  dovra'  essere  fornita   opportuna   giustificazione   nella
pianificazione dell'attivita' di controllo. 
  3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita'  di
controllo successiva  puo'  essere  svolta  sulle  parti  costituenti
modifica  o  integrazione  della  documentazione   progettuale   gia'
esaminata. 
  4.  Le  verifiche  devono  essere   effettuate   sul   livello   di
progettazione posto a base  di  gara.  In  relazione  alla  natura  e
complessita'   dell'opera   e   delle   modalita'   di    affidamento
dell'appalto,  il  responsabile  del   procedimento   puo'   disporre
l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri  livelli
di progettazione, pianificando l'attivita' di  verifica  in  funzione
del piano di sviluppo della  progettazione  e  degli  adempimenti  di
approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza. 
  5. Le strutture tecniche o gli organismi  di  controllo  incaricati
della verifica, possono supportare il responsabile  del  procedimento
anche nell'attivita' di verifica delle perizie di variante  in  corso
d'opera. 
  6.  Lo  svolgimento  dell'attivita'   di   verifica   deve   essere
documentato attraverso la redazione di appositi verbali.