Articolo 34 Estensione del controllo e momenti della verifica. 1. Le verifiche, come sopra indicate, devono essere adeguate al livello progettuale in esame e costituiscono la base di riferimento della attivita' di validazione; i capitolati da redigersi dal soggetto aggiudicatore precisano nel dettaglio le modalita' di validazione, integrando le previsioni del presente atto in relazione alla natura e complessita' dell'opera. 2. In presenza di elevata ripetitivita' di elementi progettuali e/o di esistenza, di cui si ha evidenza oggettiva, di casi analoghi gia' oggetto di verifica, potranno essere adottati, a seconda dei casi, metodi di controllo "a campione" e/o di "comparazione". Il metodo a campione prevede comunque l'analisi della concezione di tutti gli elementi ritenuti fondamentali, con l'esclusione di quelli che non rispondono a criteri di criticita'; in ogni caso delle scelte sopra citate dovra' essere fornita opportuna giustificazione nella pianificazione dell'attivita' di controllo. 3. Nel caso di verifiche precedentemente espletate, l'attivita' di controllo successiva puo' essere svolta sulle parti costituenti modifica o integrazione della documentazione progettuale gia' esaminata. 4. Le verifiche devono essere effettuate sul livello di progettazione posto a base di gara. In relazione alla natura e complessita' dell'opera e delle modalita' di affidamento dell'appalto, il responsabile del procedimento puo' disporre l'effettuazione delle verifiche anche relativamente ad altri livelli di progettazione, pianificando l'attivita' di verifica in funzione del piano di sviluppo della progettazione e degli adempimenti di approvazione e autorizzazione da parte degli enti di competenza. 5. Le strutture tecniche o gli organismi di controllo incaricati della verifica, possono supportare il responsabile del procedimento anche nell'attivita' di verifica delle perizie di variante in corso d'opera. 6. Lo svolgimento dell'attivita' di verifica deve essere documentato attraverso la redazione di appositi verbali.